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maggioranze assemblea

Condominio INFO

Partecipazione all'assemblea condominiale di persona o per delega.
1. La partecipazione all'assemblea è un diritto insopprimibile dei condòmini.
Ciascun condòmino (o meglio, avente diritto, come specificato dall'art. 1136 c.c.) ha diritto di essere informato per tempo (almeno cinque giorni prima della così detta prima convocazione, cfr. art. 66 disp. att. c.c.) dello svolgimento della riunione per potervi partecipare e per poterlo fare conoscendo adeguatamente gli argomenti che saranno oggetto di discussione.
La partecipazione all'assemblea, dice l'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, può avvenire in due modi:
- personalmente;
- per delega.
La partecipazione personale consiste nel presenziare all'assemblea, esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti in discussione.
La partecipazione per delega avviene mediante attribuzione del potere di rappresentanza da un'altra persona. Il delegato è chi conferisce tale potere, il delegante chi assume la rappresentanza. L'art. 67 summenzionato, dichiarato inderogabile dal successivo art. 72 disp. att. c.c.) specifica che la delega deve essere scritta.

2. Deleghe per l'assemblea condominiale, alcune precisazioni
Se Tizio si presenta in assemblea senza la delega scritta di Caio, ma solamente affermando che tale delega sia stata conferita oralmente, allora questa non potrà essere accettata.
Il delegato, una volta constata la validità della delega, deve essere considerato presente in assemblea a tutti gli effetti di legge. Ciò vuol dire, ad esempio, che il delegato dovrà essere considerato come se fosse lì in assemblea personalmente ai fini del computo dei quorum costitutivi, ai fini dell'impugnativa delle delibere, ecc.

3. Numero massimo di deleghe tra legge e regolamento, come contarle?
Un condòmino, ovvero se non vietato dal regolamento condominiale un estraneo al condominio, può rappresentare più condòmini in seno alla medesima assemblea.
Fino alla entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 (la cosìddetta riforma del condominio), ovverossia fino al 18 giugno 2013, la legge non poneva limiti in merito al numero di deleghe che un condòmino (o una persona estranea al condominio) potevano assumere. Due, quattro, dieci o addirittura tutti i condòmini: nessuna limitazione preventiva era preveduta dal legislatore. I regolamenti condominiali rappresentano l'unica fonte di eventuali limiti.
La legge citata ha cambiato le regole; per espressa previsione del primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c. dall'entrata in vigore di quella legge «Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
Un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.
Condominio di ventuno condòmini. Un quinto di ventuno è pari a 4,2 per approssimazione 4. Un quinto di mille è pari a 200/1000. Nessun condòmino potrà rappresentare più di quattro condòmini e duecento millesimi.

Legge di riforma del condominio:
https://leg16.camera.it/561?appro=503#paragrafo2625

 
 
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