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inquilino moroso

Condominio INFO

Quando l’inquilino non paga le spese del condominio.

In caso di morosità nel pagamento delle spese condominiali da parte di un inquilino di un’unità immobiliare concessa in locazione, si chiede se l’amministratore debba o comunque possa agire legalmente nei confronti dell’inquilino o possa solo agire nei confronti del proprietario dell’unità immobiliare. La riforma del condominio del 2012 non ha innovato sul punto, lasciando pertanto immutate le regole generali del codice civile e della legge 392/78 (cosiddetta dell’equo canone), seppur rimasta solo limitatamente in vigore relativamente alle locazioni abitative, dopo la legge 431 del 1998, nuova disciplina generale delle locazioni abitative.
La Cassazione (sent. 12-1-1994, n. 246) ha infatti rilevato come la legge 392/1978 disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare la normativa sul condominio, sicché l’amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 cod. civ. e 63 disp. att. dello stesso codice - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condòmino, restando esclusa una sua azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari. La legge sulle locazioni riguarda esclusivamente i rapporti tra il locatore ed il conduttore, originati dal contratto di locazione e non riguarda i rapporti tra l’amministratore ed i singoli partecipanti. Le spese condominiali afferiscono ai contributi previsti dall’ art.9, legge 392/78, per i quali, nei confronti del condominio, rispondono immediatamente i condòmini, per cui l’amministratore deve chiederne il pagamento direttamente ai proprietari degli immobili.

 
 
 
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