acquis.immob. per successione
SUPERBONUS110% > domande&risposte
In caso
di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue
del Superbonus?
Per
quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o
trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come
stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene.
Analoga
modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi
al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono
individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama
l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR
deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi
del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).